Vediamo quali sono le scadenze e gli adempimenti che le aziende devono rispettare nella prima quindicina del mese di dicembre 2024.
Cominciamo con il 2 dicembre 2024, termine prorogato in quanto il 30 novembre 2024 cade di sabato, data entro cui i titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps lavoratori autonomi devono versare il secondo acconto per l'anno 2024, pari al 40% dell'importo dovuto per il 2023.
Il versamento si effettua tramite modello F24 attraverso il canale Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario) per la presentazione di deleghe (anche non a zero) con compensazioni di crediti; per le altre (deleghe con esposizione di soli debiti) è possibile invece usufruire anche dei consueti servizi di home banking.
Le causali da indicare nel Mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)" sono:
Fissato al 2 dicembre 2024 anche il termine entro cui i giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata versano all'Inpgi il saldo della seconda rata degli eventuali contributi a percentuale eccedenti il contributo minimo.
Destinatari dell'adempimento sono i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti giornalisti iscritti negli elenchi di categoria che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione.
Il versamento può essere effettuato tramite modello F24, compilando la "Sezione accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione o a mezzo bonifico bancario con beneficiario "INPGI Gestione separata".
Sempre al 2 dicembre 2024, termine prorogato in quanto il 30 novembre 2024 cade di sabato, è fissata la data in cui gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla gestione Inps sono tenuti a versare il secondo acconto dei contributi previdenziali Ivs all'Inps.
Il versamento si effettua tramite modello F24.
I soggetti titolari di partita Iva devono effettuare il versamento esclusivamente in via telematica utilizzando il canale Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario) per la presentazione di deleghe (anche non a zero) con compensazioni di crediti.
I soggetti non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con F24 cartaceo presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, banche convenzionate o uffici postali, in caso di F24 senza compensazioni e con saldo di qualsiasi importo.
Fissato alle ore 18 del 4 dicembre 2024 il termine ultimo per effettuare l'upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi relativi al Bando Isi 2023.
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali o provinciali.
L’iniziativa, con l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti è rivolta:
Le domande ammesse agli elenchi cronologici devono dunque essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 4 dicembre 2024 attraverso l’apposita funzione online di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali o provinciali.
Passiamo ora alla domanda di sgravio per contratti di solidarietà relativi all'anno 2024.
Il 10 dicembre 2024 scade infatti il termine per la richiesta di sgravio contributivo relativo al 2024, destinato alle aziende che hanno stipulato o hanno in corso contratti di solidarietà industriali.
Lo sgravio contributivo è pari al 35% per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, applicabile per l'intera durata del contratto di solidarietà, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nell'arco di un quinquennio mobile.
L’applicativo web per l’invio della domanda è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno, consentendo la pre-compilazione delle istanze, tramite il sito ufficiale del Ministero del Lavoro nella sezione “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” o, in alternativa, direttamente dalla pagina “Servizi lavoro”.
A partire dall’annualità 2021, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema “PagoPA”, utilizzando la funzione integrata dell'applicativo.
ATTENZIONE: l'invio della domanda non è possibile qualora il pagamento dell’imposta di bollo non sia stato correttamente completato tramite “PagoPA”.
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