Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 gennaio 2025 (con Podcast)

Pubblicato il 15 gennaio 2025

Di seguito le scadenze del periodo dal 16 al 31 gennaio 2025.

16 gennaio 2025 - Pagamento imposte

Oltre al versamento delle classiche ritenute operate nel mese di dicembre 2024 dai sostituti di imposta è calendarizzato il pagamento per imprese individuali e lavoratori autonomi della seconda rata di acconto delle imposte per le persone fisiche titolari di partita IVA.

La legge di conversione del Decreto numero 189/2024, ha esteso il termine per il pagamento della seconda rata di acconto delle tasse per i possessori di partita IVA con un fatturato o compensi non superiori a 170.000 euro. È possibile dilazionare il pagamento fino a maggio.

Tuttavia, questa estensione non si applica ai soci di società di persone o società per azioni che non possiedono una partita IVA individuale, né a entità che non sono persone fisiche o a contribuenti con ricavi o compensi che superano la soglia dei 170.000 euro.

È importante sottolineare che il termine del 16 gennaio riguarda il pagamento delle tasse determinate dalla dichiarazione dei redditi, inclusi IRPEF, IRAP e le imposte sostitutive come la flat tax per il regime forfettario e la cedolare secca sugli affitti.

Non vi è stato alcun posticipo per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, né per i premi assicurativi INAIL, che dovevano essere versati entro il 30 novembre 2024.

È prevista la possibilità di rateizzare il secondo acconto. In particolare, le partite IVA interessate possono saldare l'intero importo entro il 16 gennaio o optare per una rateizzazione massima di 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con le seguenti scadenze:

Gli interessi sono applicati alle rate dopo la prima al tasso annuale del 4%.

20 gennaio – Regime Iva MOSS

I soggetti passivi IVA che risiedono o sono domiciliati al di fuori dell’Unione Europea, e che non risultano stabiliti né identificati in alcun Paese membro dell’UE (operatori extra-UE), e che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi elettronici a destinatari finali privati domiciliati o residenti nell’Unione Europea, possono avvalersi del regime speciale previsto dagli articoli 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972.

In tale caso, devono inviare, obbligatoriamente in modalità telematica, una dichiarazione che riepiloghi le operazioni effettuate nel trimestre precedente, e provvedere al pagamento dell’IVA dovuta.

Questo adempimento rimane obbligatorio anche in assenza di operazioni nel periodo di riferimento.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale attraverso la Banca d’Italia.

31 gennaio – Dichiarazione bollo virtuale

Chi è autorizzato a pagare l'imposta di bollo in modalità virtuale deve compilare e inviare la "Dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale", specificando il numero di atti e documenti emessi nel 2024, suddivisi per categoria tariffaria, insieme agli elementi necessari per il calcolo dell’imposta e il numero degli assegni bancari estinti nello stesso periodo.

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari autorizzati, utilizzando il modello dedicato disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia.

31 gennaio - Comunicazione Esterometro

I soggetti passivi IVA domiciliati o stabiliti in Italia, così come coloro che, residenti o meno nel territorio italiano, facilitano attraverso piattaforme elettroniche le vendite a distanza di dispositivi come telefoni cellulari, console da gioco, tablet e laptop, devono trasmettere telematicamente la comunicazione relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso o da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Questa comunicazione riguarda le operazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024.

Nota bene: L’invio della comunicazione non è obbligatorio per operazioni documentate da bollette doganali o per quelle in cui sono state emesse o ricevute fatture elettroniche conformi alle regole stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

31 gennaio – tassa annuale Concessioni Governative

I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative sono tenuti ad effettuare il versamento delle stesse.

Va utilizzato il Modello F23 da presentare presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Poste.

Vanno indicati i seguenti codici tributo:

Categorie di contribuenti:

31 gennaio – Canone Tv, Dichiarazione di non possesso

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

Il modello deve essere inviato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel.

In alternativa il modello il può essere spedito, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

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