L'imposta sostitutiva al 10%, fissata dall'articolo 13 della legge n. 388/2000, non può essere applicata oltre l'anno 2014; i soggetti che vi hanno aderito e non hanno ancora terminato, alla data del 1° gennaio 2015, il triennio di attività agevolata possono solo passare al nuovo regime forfettario disposto dalla legge di Stabilità 2015. In alternativa possono scegliere il regime ordinario.
In questi termini si è espresso il sottosegretario al Mef, Zanetti, in sede di question time (n. 5-05703) svoltosi il 4 giugno.
Si chiarisce che la proroga per il regime dei minimi, prevista dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, ha efficacia solo per i contribuenti che iniziano una nuova attività, i quali possono scegliere di optare per tale regime agevolato, invece che per il nuovo forfettario; diversamente, i soggetti già in attività alla data del 1° gennaio 2015 non ne possono fruire.
Con altro question time tenutosi presso la commissione Finanze alla Camera, l’ufficio legislativo del ministero delll’Economia e Finanze ha fatto presente che, a meno di ripensamenti, nel 2015 non sarà possibile avere la detassazione delle somme erogate per favorire la produttività.
Si ricorda che la detassazione prevede la riduzione sui redditi di lavoro dipendente dell'aliquota Irpef (10 per cento); la riduzione si applica sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro.
Il problema è che l'approvazione della misura richiederebbe uno stanziamento di bilancio che al momento non è disponibile.
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