Il datore di lavoro è sempre tenuto alla nomina preventiva del medico competente per la valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la stessa non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
E’ quanto chiarito dal Ministero del lavoro con Interpello n. 2 del 14 marzo 2023, di cui andiamo a vedere le motivazioni.
Gli artt. 18 e 25 del D.Lgs. n. 81/2008 pongono in capo al datore di lavoro, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, l’obbligo di nominare il medico competente che collabora, con il datore di lavoro medesimo e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi programmando la sorveglianza sanitaria stessa, la predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione e informazione nei loro confronti e l’organizzazione del servizio di primo soccorso.
Nell’interpello in esame, l’ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) ha chiesto un parere in merito alla sussistenza o meno dell’onere per il datore di lavoro di procedere in tutte le aziende, ed in particolare nelle scuole, alla nomina preventiva del medico competente anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Nell’esaminare il quesito, il Ministero procede ad analizzare i casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 18, 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
Dal combinato disposto di tali norme, il datore di lavoro deve nominare il medico competente che, come detto, effettua la sorveglianza sanitaria e collabora anche con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche per la eventuale programmazione della sorveglianza sanitaria, delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori a della organizzazione del servizio di primo soccorso.
A proposito della sorveglianza sanitaria la stessa è effettuata dal medico competente:
Ciò posto, il Ministero ritiene, confermando quanto espresso con precedente Interpello n. 2/2022, che la nomina del medico competente sia sempre obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal predetto art. 41 e che, pertanto, lo stesso deve collaborare, se nominato, alla valutazione dei rischi.
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