Medici specializzandi. Risarcimento anche per i corsi precedenti al 1983

Pubblicato il 22 settembre 2015

Il risarcimento del danno da omessa ricezione da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie n. 363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi, spetta anche a tutti i medici che ancora frequentavano corsi di specializzazione alla data del 31 dicembre 1982 e non solo per chi ha seguito corsi di specializzazione medica iniziati dal 1° gennaio 1983 fino all’anno accademico 1990-91.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 17434 depositata il 2 settembre 2015, ha così dato continuità, anche per i medici iscritti in epoca anteriore all’1° gennaio 1983, all’orientamento già affermatosi (sentenza n. 10612/2015) secondo il quale la giurisprudenza della CGUE ha sancito il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo di retribuzione per i medici specializzandi.

In tale contesto è stato indicata, come rimedio alla conseguenze pregiudizievoli dalla tardiva attuazione della relativa direttiva, la cosiddetta applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all’anno di iscrizione al corso di specializzazione.

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