Mediazione professionisti-consumatori senza avvocato

Pubblicato il 17 febbraio 2017

Gli Stati membri non possono prevedere un obbligo di farsi assistere da un avvocato nell’ambito delle procedure ADR rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2013/11, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

E’ quanto precisato nelle conclusioni dell’Avvocato generale Ue, Henrik Saugmandsgaard Øe, presentate con riferimento ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Verona dinanzi alla Corte di giustizia.

La questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale veneto, atteneva alla corretta delimitazione degli ambiti di applicazione della direttiva 2008/52/CE, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, e della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

Questo, nel contesto di un giudizio di opposizione attivato da due consumatori contro un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento ottenuta nei loro confronti da una banca.

Dubbi compatibilità tra procedimento mediazione e Codice del consumo

Il giudice remittente aveva, in particolare, rilevato che ai sensi della normativa italiana di trasposizione della direttiva 2008/52/CE, la ricevibilità dell’opposizione fosse subordinata al previo espletamento, su iniziativa degli opponenti, di un procedimento di mediazione.

Lo stesso aveva sollevato dubbi in merito alla compatibilità di un siffatto procedimento di mediazione obbligatoria, pur conforme alla direttiva 2008/52, con talune disposizioni della direttiva 2013/11.

Sulla questione, sollevata relativamente alla causa C-75/16, l’Avvocato generale Ue ha proposto le proprie conclusioni, presentate il 16 febbraio 2017.

Direttiva Adr applicabile a tutte le controversie

Per l’Avvocato, ai sensi della corretta lettura dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE, la direttiva 2008/52/CE deve ritenersi applicabile a tutte le controversie che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima, anche quando esse rientrino parimenti nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11.

L’articolo 1 della direttiva 2013/11, inoltre, non osta ad una normativa nazionale che subordina la ricevibilità di una domanda giudiziale, proposta da un consumatore nei confronti di un professionista e vertente su un contratto di prestazione di servizi, al previo espletamento, da parte del consumatore, di un procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quale la mediazione.

Questo, a patto che tale normativa non abbia l’effetto di impedire alle parti di accedere al sistema giudiziario, circostanza che deve verificare il giudice del rinvio.

Parti non possono essere obbligate ad assistenza avvocato

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/11, la normativa nazionale non può obbligare le parti, per le controversie rientranti nel campo di applicazione della medesima direttiva, a farsi assistere da un avvocato nell’ambito di un procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quale, appunto, la mediazione.

No a sanzioni per ritiro ingiustificato parti

Inoltre, l’articolo 1 e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva, ostano ad una normativa nazionale che sanzioni il ritiro senza giustificato motivo da un procedimento di risoluzione extragiudiziale, quale la mediazione, collegando ad un siffatto ritiro conseguenze sfavorevoli nell’ambito di un procedimento giudiziario successivo per la parte ritirata.

A meno – si legge nelle conclusioni - che la nozione di giustificato motivo ricomprenda l’insoddisfazione della parte ritirata riguardo alle prestazioni o al funzionamento del procedimento di risoluzione extragiudiziale, circostanza che spetta, poi, al giudice nazionale verificare.

Infine, nel caso in cui le norme nazionali prevedano la partecipazione obbligatoria del professionista ad un procedimento di risoluzione extragiudiziale, l’articolo 1 e l’articolo 9 sopra citati, sono di ostacolo ad una siffatta normativa esclusivamente nella parte in cui essa sanzioni il ritiro da parte del consumatore da tale procedimento senza giustificato motivo.

Si resta in attesa, a questo punto, del deposito della sentenza della Corte di giustizia.

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