Il Consiglio nazionale forense si è espresso in ordine alla recente sentenza della Corte di Giustizia Ue – causa C-75/16, decisione del 14 giugno 2017 – in materia di assistenza tecnica facoltativa nelle mediazioni che riguardano liti che vedono coinvolti i consumatori.
Nella sentenza in questione, i giudici europei avevano in particolare concluso, da un lato, che la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, andasse letta nel senso di consentire a una normativa nazionale, come quella italiana, il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, “purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario”.
Dall’altro, era stato sancito che la medesima direttiva andasse interpretata nel senso di impedire a una normativa nazionale di prevedere che, nell’ambito di una mediazione di tal genere, “i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione”.
Orbene, il CNF ha sottolineato come detta pronuncia ha sì un impatto diretto sulle procedure ADR di cui agli articoli 141 e seguenti del Codice del consumo, per come gestite dagli Organismi ADR iscritti nell’apposito registro, ma non sui procedimenti di mediazione di cui al Decreto legislativo n. 28/2010, amministrati dagli Organismi di mediazione ivi previsti.
La precisazione è contenuta in una nota del 4 luglio 2017, inviata dal CNF ai responsabili degli Organismi di mediazione forense, ai presidenti delle Unioni regionali forensi, al coordinatore dell’Organismo conressuale forense, Antonio Rosa, e ai componenti del CNF, nota alla quale è allegata un’apposita scheda di approfondimento messa a punto dall’Ufficio Studi del Consiglio.
Scheda, questa, che continene un’analisi della sentenza, del quadro normativo di riferimento e delle relative criticità, per poi concludersi con la spiegazione delle conseguenze applicative e di alcune indicazioni operative.
In queste ultime viene conclusivamente spiegato che nelle ipotesi in cui il consumatore presenti istanza di mediazione nei confronti di un professionista dinanzi ad un Organismo iscritto nel registro di cui all’articolo 16 del Decreto legislativo n. 28/2010 o nel caso in cui si giunga dinnanzi all’Organismo di mediazione a seguito di invito (mediazione delegata) o ordine del giudice (condizione di procedibilità non rispettata):
Nel caso, invece, in cui il consumatore presenti istanza di mediazione nei confronti di un professionista innanzi ad un Organidsmo ADR ex articolo 141 – decies Codice del consumo, l’organismo sarà tenuto ad adeguarsi alla pronuncia della Corte di giustizia e, dunque, ad integrazione di quanto disposto dal Codice del consumo e, in deroga, a quanto pevisto dal D.lgs 28/2010, dovrà avvertire il consumatore:
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