Mediazione non più obbligatoria. Prime indicazioni del ministero della Giustizia dopo la sentenza della Consulta

Pubblicato il 14 novembre 2012 Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, del ministero della Giustizia, sulla scorta del comunicato stampa del 24 ottobre 2012 con cui la Corte costituzionale ha reso nota la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della normativa sulla mediazione obbligatoria, ha diffuso una circolare, datata 12 novembre, contenente alcune prime istruzioni agli addetti ai lavori.

Dopo aver premesso che “chiare e puntuali indicazioni” sulle ricadute degli effetti della suddetta pronuncia potranno essere date esclusivamente a seguito della lettura delle relative motivazioni, i tecnici del dicastero sottolineano come, probabilmente, ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione e dell’articolo 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento devono ritenersi decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.

In primo luogo – si legge nel testo della circolare - gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nell’apposito registro, “dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del D.M.180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate”. In particolar modo, dovranno essere considerati gli articoli 7 , comma 5 lett.d); 16, comma 4 lett. d);16, comma 9, ultimo periodo.

Per quel che riguarda i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, gli organismi di conciliazione coinvolti – precisa il Dipartimento per gli Affari di Giustizia - sono tenuti ad uno specifico obbligo di informazione alle parti circa il venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
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