Per individuare l’organismo di mediazione competente, il meccanismo individuato dal legislatore postula che prima venga individuato il foro giudiziale, secondo le regole sottese a tale determinazione, e solo di riflesso sia individuato l’organo cui accedere in fase conciliativa.
Il tenore letterale della norma, infatti, collega la localizzazione dell’organismo amministrativo al foro della controversia, e non viceversa.
E’ il principio enunciato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 17480 del 2 settembre 2015.
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