Mediazione. Anche l'esperimento tardivo comporta l'improcedibilità

Pubblicato il 19 giugno 2015

La mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando i medesimi effetti del mancato esperimento di esso, ovvero, la improcedibilità della domanda giudiziale rilevabile d'ufficio.

E' quanto ha dedotto il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, con sentenza del 9 giugno 2015, nell'ambito di una causa di risoluzione per inadempimento promossa da una società.

Nel corso della prima udienza, il giudice aveva disposto procedersi alla mediazione delegata ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010 nel termine di 15 giorni; termine tuttavia disatteso dalle parti, che avevano provveduto solo alla sua scadenza.

Il Tribunale sul punto, ha concluso che l'esperimento tardivo della mediazione equivale a mancato esperimento, che vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di una sentenza di merito.

La perentorietà del termine assegnato per intraprendere la mediazione, sarebbe desumibile – in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale – dallo stesso scopo che la mediazione persegue e dalla funzione che essa adempie, per cui si ritiene che debba essere rigorosamente osservato.

Ma la natura perentoria si evince, al pari, dalla stessa gravità della sanzione comminata, ovvero la improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, senza poter addivenire alla conclusione fisiologica del processo.

Apparirebbe strano, invero, che il legislatore abbia previsto, da una parte, detta "grave" sanzione, assegnando espressamente un termine di 15 giorni per l'esperimento della mediazione, e dall'altra, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine.

Infine, anche a voler ritenere la natura ordinatoria del termine in questione – ha poi precisato il Tribunale – la mancata proposizione tempestiva (come nel caso di specie) dell'istanza di proroga, comporta inevitabilmente la decadenza della relativa facoltà processuale.

 

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