"Mediaconciliazione” incostituzionale. Depositate le motivazioni della Consulta

Pubblicato il 07 dicembre 2012 La Corte costituzionale ha finalmente depositato, il 6 dicembre 2012, le motivazioni della sentenza n. 272 con la quale, il 24 ottobre 2012 scorso, ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa sulla mediazione obbligatoria per come introdotta dal Decreto legislativo n. 28/2010 in funzione della Legge delega n. 69 del 2009, per violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

La Consulta, in primo luogo, ha escluso che il contenuto della Legge delega, richiamando la normativa comunitaria, possa essere interpretato come scelta a favore del modello di mediazione obbligatoria. Ed infatti, viene rilevato come la disciplina europea, al cui rispetto e coerenza si richiamano sia la Legge delega sia il Decreto legislativo, sia in realtà neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare che rimane demandata – precisano i giudici costituzionali - ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie.

In secondo luogo, con riferimento all’interpretazione della legge delega “al fine di verificare il rispetto dei principi da essa posti in sede di emanazione del d.lgs. n. 28 del 2010 e, in particolare, delle disposizioni oggetto di censure”, i giudici costituzionali evidenziano come la Legge n. 69/2009, tra i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 60, comma 3, non espliciti, in alcun modo, la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione. Eppure – sottolinea la Corte “non si può certo ritenere che l’omissione riguardi un aspetto secondario o marginale”.

Del resto, non si potrebbe ritenere che il carattere obbligatorio sia implicitamente desumibile dal citato articolo 60, comma 3, lettera a) quando nello stesso testo viene espressamente sancito che la mediazione abbia per oggetto controversie su diritti disponibili “senza precludere l’accesso alla giustizia”.

Ne consegue l’affermazione della sussistenza del denunciato eccesso di delega in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto n. 28/2010.

E tale vizio – conclude la Consulta – “non potrebbe essere superato considerando la norma introdotta dal legislatore delegato come un coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, perché in realtà con il censurato art. 5, comma 1, si è posto in essere un istituto (la mediazione obbligatoria in relazione alle controversie nella norma stessa elencate) che non soltanto è privo di riferimenti ai principi e criteri della delega ma, almeno in due punti, contrasta con la concezione della mediazione come imposta dalla normativa delegata”.
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