Con sentenza n. 228 del 21 maggio 2015, il Tar Friuli Venezia Giulia, prima sezione, ha accolto il ricorso di una signora – unitasi in matrimonio con altra donna in un Paese estero – volto a far dichiarare la nullità/annullamento di un provvedimento prefettizio di annullamento della trascrizione del suo matrimonio.
In particolare, l'atto di matrimonio contratto all'estero tra le due donne, era stato dapprima trascritto nei registri di Stato civile del Comune.
In un secondo momento, tuttavia, il Prefetto – invocando una circolare del Ministero dell'Interno che ribadiva il divieto di trascrizione delle unioni omosessuali – aveva inizialmente invitato e poi, difronte al suo rifiuto, ordinato al Sindaco di annullare la trascizione del presente matrimonio.
Avverso detto provvedimento prefettizio, la ricorrente lamentava il difetto assoluto di attribuzione e l'incompetenza assoluta in capo al Prefetto (che non averbbe avuto a suo dire alcun potere di annullare la trascrizione) in violazione della Legge 241/1990, del D.lgs 104/2010 e del D.p.r. 396/2000.
Accogliendo la censura, il Tar ha affermato che, sebbene risulti che la trascrizione delle unioni contratte all'estero tra coppie omosessuali sia contraria alla legge italiana, non è tuttavia consentito porre rimedio a detta illegittimità, mediante l'intervento della stessa autorità che ha emanato l'atto illegittimo o di quella gerarchicamente sovraordinata.
Infatti, la normativa speciale per la tenuta dei registri di Stato civile, prevede in tal caso un unico mezzo per dar seguito alla correzione, che è quello di ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 95 D..p.r. 396/2000.
Nè il provvedimento prefettizio in questione può trovare giustificazione in applicazione della Legge 241/1990 o del principio gerarchico per cui il superiore può avocare a sè ovvero sostituirsi all'inferiore nel compimento di un determinato atto.
Esiste infatti la sovrammenzionata normativa speciale in tema di trascrizione dei matrimoni contratti all'estero, che risulta esaustiva e completa al suo interno, per cui non vi è alcuna necessità di ricorrere alle norme generali sul procedimento amministrativo, non suscettibili quì di alcuna interpretazione analogica o estensiva.
Alla luce di tutto ciò – ha concluso il Tar – in assenza del doveroso intervento del Tribunale o della Procucura della Repubblica, il provvedimento prefettizio in questione deve ritenersi illegittimo e dunque, da annullare.
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