Maternità, l’Inps non fa “credito”

Pubblicato il 15 aprile 2006

A seguito delle richieste di chiarimenti sulle soluzioni utilizzabili per la corresponsione dell’indennità di maternità, di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 151/2001, in favore di lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre) autorizzate al pagamento rateale dei contributi, l’Inps con il messaggio 11634/2006 ha precisato che l’indennità di maternità alle suddette lavoratrici autonome spetta solo in seguito al pagamento della sorte capitale (il debito per i contributi), benché non sia stato estinto il debito per sole sanzioni. L’Istituto precisa che ai fini erogativi occorre verificare l’effettivo pagamento dei contributi corrispondenti al periodo indennizzabile per maternità. Le sedi periferiche, pertanto, potranno procedere alla liquidazione delle prestazioni economiche solo dopo aver accertato l’effettivo pagamento della sorte capitale fino a copertura del periodo indennizzabile, anche se non è stato estinto il debito per sole sanzioni riferibile al periodo considerato. In tal modo, è possibile riconoscere la prestazione di maternità nel caso in cui risulti, oltre all’avvenuta totale estinzione del debito per contributi, presentata e perfezionata con un piano di ammortamento la domanda di dilazione per le sole sanzioni. L’Autore prende in esame, inoltre, il diritto all’indennità di maternità in caso di conversione a tempo pieno del contratto di lavoro part-time (Inps, messaggio 11635/2006). 

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