Master conseguito all’estero? Ok all’ammissione al concorso

Pubblicato il 07 ottobre 2015

La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 6 ottobre 2015, procedimento n. C-298/14, si è occupata di una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione delle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ambito di una lite tra un cittadino belga, la commissione di un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation e lo Stato belga.

Procedimento e questione pregiudiziale

La commissione aveva respinto la domanda di iscrizione al concorso presentata dal ricorrente, rilevando che per poter partecipare il candidato doveva essere titolare di un titolo in giurisprudenza ottenuto presso un’università belga quando, per contro, l’uomo era titolare di un master rilasciato da un’università francese, ottenuto attraverso corsi seguiti per corrispondenza. Il Consiglio di stato, successivamente adito dal candidato per l’annullamento del provvedimento, aveva deciso di sospendere il procedimento e di deferire alla Corte Ue la questione pregiudiziale in oggetto.

Libera circolazione dei lavoratori come garanzia fondamentale

I giudici europei, in detto contesto, hanno sottolineato che, alla luce delle norme e principi comunitari, la commissione aveva comunque l’obbligo di esaminare se il master a finalità professionale conseguito all'estero e l’esperienza professionale del ricorrente dimostrassero o meno che quest’ultimo aveva acquisito le conoscenze e qualifiche richieste.

Spetta al giudice del rinvio - si legge nella sentenza - il compito di verificare se la commissione giudicatrice si sia effettivamente conformata a quest’obbligo e, eventualmente, se l’interessato abbia adeguatamente dimostrato di possedere le qualifiche necessarie.

Secondo la Corte di giustizia, in particolare, l’articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori deve essere interpretato nel senso che esso impedisce che, in circostanze simili a quelle in esame, la commissione giudicatrice, quando esamina una domanda di partecipazione a concorso presentata da un cittadino di uno Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, “senza prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa”.

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