Con la sentenza n. 44032 del 25 novembre 2008, la Cassazione ha precisato che, in presenza di market abuse, la nozione di profitto del reato soggetto a sequestro preventivo, in vista della confisca, deve essere inteso in un senso più ampio rispetto a quello economico-aziendalistico, ricomprendendo, in particolare, tutto il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito. Nella vicenda in esame, ad un correntista di Banca popolare italiana, indagato per manipolazione del mercato nell'ambito della scalata dell'Antonveneta, era stato sequestrato del denaro per un valore di 3 milioni e mezzo di euro. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, non potevano essere scomputati dal profitto gli interessi versati per l'ottenimento del fido, poiché l'attività del correntista era comunque indirizzata al compimento di un reato e a creare le condizioni perché la manipolazione potesse essere compiuta.
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