Market abuse e profitto del reato, precisazioni di Cassazione
Pubblicato il 17 giugno 2014
La
nozione di profitto dipendente dal
reato di manipolazione del mercato non coincide, necessariamente, con il solo profitto conseguito dall'autore del reato, potendo consistere
anche in altri vantaggi di tipo economico che l'ente abbia consolidato e che siano dimostrati.
Con riferimento all'azionista, invece,
il vantaggio può consistere
nella acquisizione della plusvalenza delle azioni, come nella evitata perdita di valore, e ciò sempre che il vantaggio possa individuarsi con le caratteristiche della effettiva realizzazione e non della sola attesa.
Plusvalenza come criterio solo indicativo
In questo contesto, la notazione della
realizzazione di plusvalenza delle azioni, determinata dalla condotta di manipolazione del mercato, costituisce un criterio indicativo, sul piano indiziario, della esistenza di un profitto,
ma non può dirsi, tuttavia, che la rilevazione della situazione opposta costituisca anche, di per sé, l'affermazione della prova dell'assenza di profitto confiscabile.
E' quanto puntualizzato dalla Cassazione con
sentenza n. 25450 del 13 giugno 2014.