Marittimi. Rinnovo

Pubblicato il 17 luglio 2024

Con verbale di accordo 11 luglio 2024 Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie Generali e Filt Cgil, Fit Cisl  Uiltrasporti hanno rinnovato il Ccnl unico dell'industria armatoriale, con decorrenza 1° luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026. La validità dell'accordo è subordinata alla consultazione e validazione dei lavoratori. La riserva verrà sciolta entro il 25 luglio 2024 (Vai al testo dell'accordo).

Trattamento economico

Incrememnto retributivo
L'incremento retributivo complessivo del minimo contrattuale è stato frazionato in tre tranche con le seguenti decorrenze:

Le tabelle retributive sono consultabili nelle sintesi di "Raccolta CCNL".

Elemento aggiuntivo della retribuzione
Viene istituito un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari ad € 64,00 al mese, sulla qualifica del nostromo e sul 5° livello del personale di terra, per 14 mensilità, suddiviso in tre tranche e riparametrato sulle altre qualifiche contrattuali.

Elemento perequativo
Salvi diversi accordi sulla materia definiti nelle singole Sezioni contrattuali, la percentuale dell’elemento perequativo, già previsto o del quale si è concordata l’introduzione in occasione dell'accordo di rinnovo, a decorrere da luglio 2024, sarà pari al 3%.

Una-tantum
Per il periodo compreso fra gennaio 2024 e giugno 2024 è determinata una cifra una tantum di cui all’allegato 1 dell'accordo che verrà corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma dell'accordo 11 luglio 2024, in base ai criteri indicati nell'accordo.

Gli importi saranno corrisposti in due tranche:

Al personale di terra in forza alla data della firma dell'accordo 11 luglio 2024 verrà erogata una cifra una tantum in base ai seguenti criteri:

Gli importi saranno corrisposti in due tranche.

Consulta le tabelle retributive nella " "Banca dati""

Previdenza complementare/Fondo Priamo

Dal mese di luglio 2024 l’aliquota relativa al contributo mensile al Fondo Priamo, a carico azienda, verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del lavoratore pari all’1%.

Assistenza sanitaria integrativa

Nell'ambito del rinnovo del Ccnl, le parti predisporranno un sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere alla generalità dei lavoratori (ad esclusione dei non-doms), finanziandolo con una cifra mensile (o annuale) di € 16,50 (€ 198,00 annui) che sarà assicurata dalle singole aziende per ciascun lavoratore.

Violenza di genere

Le Parti concordano sulla necessità di adottare, anche ai sensi dell'art. 24 d.lgs 80/2015, misure atte a riconoscere a coloro che siano inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, l’astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi, previo preavviso al datore di lavoro con un termine non inferiore a 7 giorni, con l’indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

Il periodo di congedo, fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni, è retribuito con una somma pari all’ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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