Con il messaggio n. 803 del 23 febbraio 2024, l’INPS fornisce chiarimenti sulle voci retributive utili a determinare la misura delle prestazioni di malattia per eventi insorti entro il 31 dicembre 2023 relativamente ai lavoratori marittimi.
Con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024 e con il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, l’Inps aveva illustrato un quadro riepilogativo sull’indennità di malattia dei lavoratori marittimi a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2024 relativamente alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia.
Ai fini della determinazione dell’indennità di malattia per i lavoratori marittimi per eventi insorti in data antecedente il 1° gennaio 2024, bisogna tenere conto:
Pertanto, per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, ai fini del calcolo della prestazione, si conferma che, devono essere considerate le suddette voci retributive ed anche quelle riconducibili alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, purchè si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
NOTA BENE: Per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, le Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.
Eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco devono essere riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione dei cedolini paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.
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