Marchio Ue. Mancanza di capacità distintiva? Va dimostrata

Pubblicato il 17 dicembre 2015

Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza pronunciata il 16 dicembre 2015 con riferimento alle cause riunite T-381/13 e T-382/13, ha disposto l’annullamento di due decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) con cui era stata negata la registrazione, come marchi comunitari, di altrettanti segni denominativi, consistenti in nomi di fiori ed utilizzati per individuare alcuni prodotti dolciari.

Ok al marchio che utilizza il nome di un fiore

Nella decisione impugnata, in particolare, era stato ritenuto che i marchi richiesti, rispetto al pubblico e ai prodotti di riferimento, limitandosi, entrambi, a enunciare il nome di un fiore, non possedessero capacità distintiva trattandosi di soggetti comuni, ben presenti nell’immaginario collettivo e ai quali molti prodotti di pasticceria e confetteria notoriamente si ispiravano nell’aspetto e nella forma.

I giudici europei hanno, in particolare, ribaltato la decisione dell’UAMI in quanto, nella fattispecie, non era stato precisamente dimostrato che la forma, nella specie di una margherita, fosse comunemente utilizzata dai prodotti di cui trattasi.

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