Marchi contraffatti, doppio controllo

Pubblicato il 26 marzo 2016

Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2424/2015 del 16 dicembre 2015, che apporta modifiche alla disciplina del marchio comunitario, ora “marchio dell’Unione europea”.

Le nuove regole comportano effetti anche con riferimento all’attività doganale.

Nelle more linee guida da parte della Commissione europea sull’impatto doganale del pacchetto di riforma, si forniscono indicazioni sulle nuove regole in vigore. Le indicazioni restano suscettibili di eventuale integrazione in relazione a quanto vorrà precisare la Commissione UE.

E' necessario un doppio controllo da parte degli uffici delle Dogane: in caso di ingresso nel territorio Ue di prodotti contraffatti, dovranno chiedere al titolare originale del marchio sia la conferma dell'esistenza della contraffazione che precisazioni in ordine all'esistenza di una valida registrazione del marchio Ue nel paese di destinazione finale.

E' quanto contenuto nella circolare n. 35352 del 24 marzo 2016 redatta e diffusa dall'agenzia delle Dogane.

Rafforzamento della protezione dei marchi e lotta efficace alla contraffazione

Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d’impresa UE di impedire l’ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l’ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione.

Così, dal 23 marzo scorso, in occasione della notifica delle richieste di intervento relativamente a merce la cui posizione doganale integra una delle situazioni previste dalla nuova disciplina del marchio UE, gli Uffici avranno cura di chiedere, unitamente alla conferma dell’esistenza della violazione del diritto, precisazioni in ordine all’esistenza di una valida registrazione del marchio UE nel paese di destinazione finale.

Questo perché, secondo la nuova norma: “Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell’Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio”.

Inoltre, si precisa che:

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