Mantenimento: il coniuge separato conserva lo stesso tenore di vita

Pubblicato il 17 maggio 2017

L’assegno di mantenimento a seguito di separazione, deve consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere lo stesso tenore di vita che possedeva in costanza di matrimonio.

Differenza tra contributo al coniuge separato ed assegno divorzile

Vale in proposito osservare la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato rispetto all’assegno divorzile (per cui il principio sopra enunciato è stato recentemente smentito con la nota sentenza Cass. civ. n. 11504 del 10 maggio 2017), sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia perché disciplinati in maniera autonoma ed in termini niente affatto coincidenti. Occorre difatti premettere che la separazione personale dei coniugi, a differenza che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale. Deve perciò ribadirsi che il dovere di assistenza materiale nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza, in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione.

Altrettanto non può affermarsi, invece, nella solidarietà post – coniugale alla base dell’assegno di divorzio, come si può ben e dedurre dalle argomentazioni adottate nella sopra citata sentenza Cass. civ. n. 11504/2017.

Uguaglianza morale – giuridica tra i coniugi

Deve inoltre rilevarsi come l’attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge separato che non abbia adeguati redditi propri, trovi la sua fonte nel ruolo rilevante che l’art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell'ordinamento. Assume pertanto particolare rilevanza il principio di uguaglianza morale – giuridica tra i coniugi proprio in relazione all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga.

E’ quanto si evince dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha respinto il ricorso dell’ex Premier Silvio Berlusconi, confermando il “facoltoso” assegno di mantenimento in favore della moglie Veronica Lario, a seguito di separazione tra i due. La Corte d’Appello – il cui verdetto viene dunque convalidato – aveva dato rilievo, in proposito, al patrimonio “ultracapiente” del marito ricorrente, pervenendo alla conclusione che la moglie non avrebbe assolutamente potuto conseguire, con i mezzi propri, il tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, escludendo tra l’altro che tale aspirazione comportasse la realizzazione di uno scopo eccessivamente consumistico o comunque destinato alla capitalizzazione o al risparmio.

Decremento reddituale non altera lo squilibrio economico

Né l’addotto decremento dei redditi del ricorrente (che comunque continua ad essere uno degli uomini più ricchi del mondo) per via della crisi, va ad intaccare lo squilibrio economico tra i coniugi, sì da ridurre la misura del contributo. D’altra parte – conclude la Corte con sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017 – la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente l’attendibile ricostruzione complessiva patrimoniale e reddituale.

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy