Mantenimento del minore. L’inadempimento saltuario non porta alla condanna penale

Pubblicato il 30 agosto 2012 La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33319 depositata il 28 agosto 2012, ha annullato, senza rinvio, la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti di un padre per il reato previsto e punito dall’articolo 570, comma secondo n. 2 del Codice penale, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne.

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, l’inadempimento dell’imputato non aveva avuto l’elevata frequenza denunciata dalla ex moglie in quanto, su 21 mensilità, in realtà, solo 6 non erano state pagate.

Detto inadempimento, quindi, era stato saltuario e plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dal soggetto obbligato, “tale da non configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell’articolo 570 Codice penale”.
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