Cominciano a trapelare dettagli sulle misure della manovra correttiva appena approvata dal CdM.
E si affacciano le prime critiche.
Il presidente Cndcec, Massimo Miani, critica l’estensione dello split payment alle categorie professionali prevista nella manovra correttiva.
In una nota pubblicata sul sito dell'Ordine si spiega che i professionisti sono da sempre esclusi dalla sua applicazione, essendo già soggetti a ritenuta all’atto dell’incasso delle fatture. Ora che lo split payment viene esteso alle operazioni nei confronti delle società pubbliche e delle quotate non dovrebbe cambiare nulla, visto che “anche il professionista che opera nei confronti di questi ultimi soggetti, infatti, subisce la ritenuta, per cui il mancato incasso dell’IVA finisce per duplicare il prelievo sulla medesima fattura”.
Sulla rottamazione delle liti con l'agenzia delle Entrate si propone una regola più equa, che tenga conto dell'esito del giudizio eventualmente intervenuto. Il costo della definizione è indipendente dall’esito del giudizio eventualmente intervenuto e ciò comporta la penalizzazione dei contribuenti che hanno ottenuto un giudizio favorevole, chi dunque ha già visto riconosciute dal giudice le proprie ragioni. La soluzione proposta dal Cndcec è di “riproporre lo stesso meccanismo previsto dalle precedenti versioni dell’istituto, differenziando la misura delle imposte da pagare a seconda dell’esito dell’eventuale giudizio intervenuto”.
Anche le modifiche alle modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento ai fini Ace - si considereranno solo gli incrementi degli ultimi cinque esercizi, dunque, dalla deduzione di quest’anno escono gli accantonamenti di utili e i conferimenti effettuati fino al 31 dicembre 2012 - preoccupano: il meccanismo agevolativo non deve diventare troppo complesso, scoraggiandone l’utilizzo.
Infine, il Cndcec nota una mancanza: “Rimane purtroppo aperto l’importante tema che riguarda le criticità relative al trattamento delle rimanenze per le imprese in contabilità semplificata”.
Riguarderà tutti gli atti il cui ricorso, con controparte l’agenzia delle Entrate, sia stato depositato presso la Ctp entro il 31 dicembre 2016 e non sia divenuto definitivo; per appello e Cassazione potrebbe essere sufficiente che la pronuncia non sia divenuta definitiva.
Con la rottamazione il contribuente dovrà versare tutti gli importi contenuti nell’atto impugnato, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
Per la definizione relativa ad interessi di mora o a sanzioni:
È certo che la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli sarà sufficiente ai fini del rilascio del Durc, senza che sia necessario attendere il pagamento della prima rata. Ma il mancato o parziale pagamento o il versamento in ritardo costerà l'annullamento del Durc.
Conteranno ai fini del pignoramento:
Alla tassazione al 10%, si aggiunce un nuovo incentivo di natura contributiva.
Se c'è il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione dell’impresa, fino a un valore massimo del premio di risultato di 800 euro, è ridotta del 20% l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro - la riduzione riguarda l’aliquota contributiva relativa all’invalidità, alla vecchiaia e ai superstiti – e sulla medesima quota di retribuzione non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
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