Mandato d'arresto europeo: la mancata consegna deve essere basata su un pregiudizio oggettivo

Pubblicato il 17 maggio 2010
Con sentenza n. 17280 del 6 maggio 2010, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da una donna di nazionalità rumena avverso il provvedimento con cui i giudici italiani avevano ritenuto sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di consegna avanzata da parte delle autorità giudiziari rumene a seguito di emissione di mandato di arresto europeo.

La ricorrente, condannata nel suo Paese per i reati di sequestro di persona e furto con minaccia e violenza, sosteneva che i giudici italiani non avessero valutato il rischio di discriminazione religiosa che avrebbe subito nel rientrare in patria; la stessa, in particolare, asseriva di essere di fede musulmana e che questa religione era oggetto di fortissime discriminazioni e violente ripercussioni da parte della maggioranza dei cittadini rumeni di religione ortodossa.

La Corte di cassazione, per contro, ha sottolineato come la situazione di possibile pregiudizio richiamata dalla donna non era suffragata da dati oggettivi bensì solo da allegazioni ipotetiche. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato in quanto inammissiblie e generico.
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