Mandato d'arresto europeo anche se il reato è diversamente punito
Pubblicato il 23 agosto 2014
I giudici di Cassazione, con
sentenza n. 36094 del 22 agosto 2014, hanno precisato che, in tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della soddisfazione della
condizione della doppia punibilità di cui all'articolo 7, comma 1 della Legge n. 69/2005,
non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo
esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano.
E' infatti sufficiente che la concreta
fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti.
A nulla rileva, per contro, l'eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato.
Il giudice italiano non è tenuto a verificare la sussistenza delle esigenze cautelari
In ogni caso - continua la Sezione feriale penale di Cassazione - non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la
sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del Codice di procedura penale per l'adozione del provvedimento cautelare interno da parte del giudice estero.
Ciò che
rileva, in detto contesto, è unicamente il fatto che il
mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale.