Manager responsabile di sottrazione fraudolenta se cede il ramo d’azienda per complicare la riscossione delle imposte
Pubblicato il 19 dicembre 2012
Con la sentenza
49091 del 18 dicembre 2012, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte disposta dai giudici dei gradi precedenti a carico di alcuni manager di una società.
L’accusa nei confronti degli imputati prendeva le mosse da alcune operazioni di cessione di rami d’azienda infragruppo nelle quali era stata ravvisato l’intento di complicare la riscossione della Tarsu.
In particolare, a fronte della difesa degli amministratori secondo cui il reato di specie non poteva dirsi ravvisabile in considerazione della circostanza che la cessione del ramo d'azienda non impediva, comunque, all’amministrazione finanziaria la riscossione presso la cessionaria, i giudici di legittimità hanno ricordato come, essendo la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte un reato di pericolo, la responsabilità solidale delle imprese non poteva, di per sé, escludere la configurabilità della fattispecie riferita. La solidarietà tributaria delle società collegate, in definitiva, era da ritenere del tutto irrilevante.