Malversazione al non affidatario

Pubblicato il 16 giugno 2008 Una sentenza della Cassazione – sezione penale, n. 22401 del 4 giugno 2008 – conferma il percorso imboccato nei giudizi di merito, dichiarando la colpevolezza di un padre (genitore non affidatario che, titolare della potestà genitoriale non può esercitarla in concreto e non amministra, formalmente, i beni del figlio) cui è ascritto il delitto di malversazione di cui all’articolo 570, comma 2, n. 1 del Codice di procedura. Il reato si è consumato disponendo dei beni del figlio minore in modo tale da cagionare, senza necessità, la distruzione del patrimonio. Allo stato di genitore separato non s’accompagna la restrizione (che resta inammissibile) dell’obbligo di mantenimento della prole. Il padre avrebbe dovuto mantenere l’osservanza di “un’oculata, scrupolosa, attenta e funzionale amministrazione dei beni dei figli minori, esigenza questa amplificata nel suo valore pragmatico per il contesto di disgregazione familiare”.
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