Malattia per fatto doloso o colposo di terzo e decorrenza della prescrizione
Pubblicato il 02 aprile 2015
Conta la percezione della malattia come conseguenza del comportamento del terzo
Il
termine di prescrizione del
diritto al risarcimento del
danno di chi assume di aver contratto, per contagio, una
malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, decorre
dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Il termine, per contro, non decorre dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno.
E' quanto precisato dalla Cassazione nel testo della
sentenza n. 6624 del 1° aprile 2015, pronunciata con riferimento ad una controversia avente ad oggetto il
risarcimento del danno da emotrasfusioni per contrazione dell'infezione da epatite C,
a seguito di infortunio sul lavoro.