Magistrati onorari in via non esclusiva: regime previdenziale doppio

Pubblicato il 07 marzo 2024

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024, il Decreto del ministero del Lavoro del 22 gennaio 2024, recante nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento.

Nel provvedimento, sono disciplinate le modalità con le quali i giudici onorari confermati ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 116/2017, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

Le relative disposizioni sono state messe a punto in attuazione del comma 4, dell'art. 15-bis del Dl n. 75/2023.

Giudici onorari iscritti a Cassa Forense e gestione separata INPS

Si prevede, in primo luogo, come ai fini della tutela previdenziale, i predetti magistrati onorari siano iscritti alla Gestione separata INPS.  

La ripartizione del relativo onere contributivo fra il magistrato onorario e il ministero della Giustizia è stabilita ai sensi dell'art. 15-bis, comma 6 del Dl n. 75/2023.

Fatto salvo quanto appena previsto, i magistrati onorari che abbiano titolo per l'iscrizione a Cassa forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.  

Cassa Forense, quindi, non sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, mantenendo attiva la posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata.

Il mantenimento della posizione assicurativa presso Cassa forense comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa calcolate sul reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini IVA.

Se previsto, sarà dovuto anche il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa minime.

A seguire, è espressamente escluso che il magistrato onorario possa ricevere, se spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla gestione separata dell'INPS che dalla Cassa forense.

All'atto della richiesta di prestazioni, pertanto, il giudice onorario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in merito all'esclusività della prestazione a carico di un solo ente.

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