Condono tributario. Chiusura lite senza definitività accertamento

Pubblicato il 26 agosto 2020

La chiusura della lite fiscale mediante condono tributario ex art. 39, comma 12, del Dl n. 98/2011 non determina il definitivo accertamento del maggior reddito imponibile.

Il condono ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale e non estende gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia delle Entrate ai fini extrafiscali, quali, ad esempio, i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito.

Del resto, non si rinviene, nel testo dell’art. 39 citato, alcun elemento che permetta di concludere diversamente.

Non appare ossia percorribile una diversa soluzione interpretativa, in quanto il chiaro dettato normativo è l’effetto di una precisa scelta: il legislatore, dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dal Fisco, lo ha previsto espressamente, come nel caso della mediazione introdotta dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992.

Definizione agevolata: chiusura della lite fiscale, unico effetto

Ciò posto, l’unico effetto della definizione agevolata in oggetto è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell’imposta in contestazione.

La definizione concordata, come detto, non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento e non importa la definitività, propriamente detta, dell’accertamento medesimo compiuto dalle Entrate, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 17652 del 25 agosto 2020, nel richiamare alcuni principi già enunciati, in materia, in sede di legittimità.

Tramite la decisione di ieri, gli Ermellini hanno annullato la sentenza con cui la Corte d’appello, nel merito di una pretesa contributiva INPS derivante dal maggior reddito del contribuente, aveva affermato la tesi della definitività dell’accertamento reddituale ai fini contributivi sulla base del condono fiscale di cui all’art. 39 comma 12, del Dl n. 98/2011 a cui si era addivenuti.

Una tesi che gli Ermellini hanno giudicato non conforme ai principi sopra ribaditi, con conseguente accoglimento, con rinvio, del ricorso promosso dal contribuente.

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