L'agenzia delle Entrate - risoluzione n. 109 del 29 luglio 2005 - sostiene che le società residenti che distribuiscono utili a società "madri" comunitarie non possono applicare l'esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 27 bis del dpr 600/73 finché non sia realizzato il periodo annuale di ininterrotto possesso della partecipazione di cui al comma 1, lettera d).
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