Dal 1° gennaio 2006 è in vigore la soglia ridotta al 20%, per l’accesso al regime madri-figlie. La circolare n. 21 di Assonime del 19 aprile 2007, chiarisce che la percentuale minima per la partecipazione al regime madri-figlie, con decorrenza dal 1° gennaio accordo con la direttiva comunitaria 2003/123/CE, è ridotta al 15%. Dunque tale percentuale determina la non applicazione della ritenuta sugli utili distribuiti da società figlie italiane, alle società madri. Anche se il dlgs n. 49/2006 del 6 febbraio 2007 entrerà in vigore solo il prossimo 28 aprile, non dovrebbero sorgere incertezze sull’applicazione del regime per gli utili distribuiti antecedentemente a tale data.
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