L’utilizzo di differenti legislazioni nazionali in materia di detrazione Iva non dà luogo ad un abuso di diritto

Pubblicato il 23 dicembre 2010 Con la sentenza relativa alla Causa C-277/09, del 22 dicembre 2010, la Corte di Giustizia Ue pone fine ad una controversia instauratasi tra il fisco inglese e una società di diritto tedesco che esercita attività di prestazione di servizi bancari e di leasing. La società tedesca riteneva di aver diritto alla detrazione dell’Iva assolta “a monte” per l’acquisto di autoveicoli prodotti nel Regno Unito e poi dati in leasing a società residenti in questo Paese, senza applicare l’imposta prevista dalla legislazione dello stesso. In altri termini, le prestazioni di leasing non erano state assoggettate ad Iva nel Regno Unito in quanto, secondo la legge di tale Stato, venivano considerate territorialmente rilevanti in Germania, cioè nel paese di stabilimento del prestatore. Allo stesso tempo, però, le suddette prestazioni di beni non avevano scontato l’imposta neanche in Germania, dove erano considerate delle cessioni di beni e, dunque, territorialmente rilevanti in Inghilterra, cioè nel luogo di cessione del bene.

Il fisco inglese aveva così accusato la società tedesca di aver messo in atto delle operazioni abusive finalizzate all’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale e aveva, per tali ragioni, negato la detrazione dell’Iva richiesta dalla società di leasing tedesca.

I giudici comunitari hanno stabilito che le diverse normative nazionali vigenti tra i due Stati, in virtù della sesta direttiva CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, non danno luogo a delle pratiche abusive e per tale ragione uno Stato membro non può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, quando tali beni siano stati utilizzati a fini di operazioni di leasing compiute in un altro Stato membro per il solo motivo che le operazioni effettuate a valle non hanno dato luogo al versamento dell’imposta sul valore aggiunto nel secondo Stato membro.

Analogamente, con la sentenza nella causa C-103/09 sempre del 22 dicembre 2010, la Corte sottolinea il fatto che una società con detrazione Iva ridotta ricorra ad un contratto di leasing, invece che all’acquisto diretto del bene, non dà luogo ad una pratica abusiva del diritto. Cioè, è legittimo il vantaggio fiscale che si ottiene ricorrendo al leasing di un bene strumentale, anziché al suo acquisto, per diluire nel tempo il carico dell'Iva non detraibile. L'operazione diventa abusiva solo se mira a ridurre l'imposta attraverso la previsione di canoni inferiori a quelli di mercato.
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