L’Uif aggiorna gli schemi di anomalia per le operazioni sospette
Pubblicato il 24 aprile 2012
Con la comunicazione del
23 aprile 2012, sono stati indicati dall’Uif (Unità di informazione finanziaria) i nuovi “
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co.7, lett. b) del dlgs 231/2007. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni”. Si mette in luce la stretta relazione, che si evince dalle recenti indagini giudiziarie, tra evasione fiscale e riciclaggio; veicolo principale i Paesi a fiscalità privilegiata.
È ricordato che gli intermediari dovranno attenersi agli indicatori volti a rilevare l'utilizzo irregolare di rapporti bancari intestati a persone fisiche, sui quali transitano operazioni attinenti attività economiche d'impresa, o ripetuti girofondi tra conti societari e conti personali (provv. Banca d'Italia del 24/08/2010); i professionisti a quelli riguardanti la costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi e quelli inerenti operazioni finanziarie e contabili (decreto del ministero della giustizia del 16/4/10). Infine, si ricorda lo schema di anomalia relativo al rischio di frode all'Iva intracomunitaria che è stato diffuso dalla Uif con comunicazione del 15/02/2010.
Ora, nel mirino bisognerà far entrare certamente i settori che sono risultati più esposti: attività di pulizia e manutenzione; attività di consulenza e pubblicitarie; settori dei materiali ferrosi, edile, dell'autotrasporto e del movimento terra, dei metalli preziosi, delle opere d'arte; mercati dei cosmetici; commercio all'ingrosso di olio e grano; scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).
Nell’ambito dell’antiriciclaggio, particolare attenzione è da riservare alle società senza strutture operative reali e quelle con mezzi patrimoniali non coerenti con il giro d'affari.