L’orientamento della Cassazione sui depositi Iva
Pubblicato il 05 luglio 2010
Leggendo le recenti sentenze in tema (es: 12262, 12275, 12579 del maggio 2010) è chiaro l’orientamento della Cassazione sui depositi Iva.
È indispensabile il requisito dell’introduzione fisica nel deposito Iva ai fini dell’effettivo utilizzo del regime, conseguentemente è illegittimo il c.d. deposito virtuale.
È, dunque, conforme alla legge il recupero da parte degli uffici doganali dell’Iva gravante su merci introdotte in Italia e trasferite in un deposito Iva con capienza insufficiente a contenerle. Non è accettabile la difesa che sostenga che i beni vengono introdotti frazionatamente nel magazzino, per essere poi ricaricati subito dopo sull'automezzo in uscita e che l'emissione dell'autofattura, ex articolo 50-bis, comma 6, del Dl 331/93, per estrarre le merci dal deposito stesso determina il pagamento dell'imposta, che pertanto non può essere oggetto di una nuova pretesa.
I giudici, nel merito, si riferiscono all'articolo 16, comma 5-bis, del Dl 185/08 che prevede che le prestazioni
relative a beni consegnati
al depositario (il termine consegna non può ritenersi diverso da quello di introduzione
nel deposito), costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva. Inoltre, come affermato dalla Cassazione civile, sentenza 12262/10, l'Iva all'importazione è diritto di confine, accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, di cui una quota parte deve essere riversata alla Comunità europea; mentre l'Iva nazionale viene autoliquidata e versata in relazione alla massa di operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente e inserite nella dichiarazione periodica. L'autofatturazione delle merci in uscita da un deposito Iva è un’operazione neutra di compensazione dell'Iva nazionale a debito con quella a credito.
In base alle sentenze in materia si può sintetizzare che:
- l’introduzione materiale è necessaria per ottenere vantaggi connessi all'istituto del deposito Iva, in assenza di un effettivo immagazzinamento manca il presupposto per l'esenzione dell'Iva all'importazione, che legittimamente viene recuperata dagli uffici doganali;
- non è ritenuta possibile l’opposizione del pagamento già effettuato con l'autofattura all'estrazione, poiché il sistema di accertamento dei due tributi è diverso (l'Iva all'importazione è diritto di confine accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, e di cui una quota parte deve essere riversata alla comunità europea, mentre l'Iva nazionale viene autoliquidata e versata in relazione alla massa di operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente e inserite nella dichiarazione periodica; l'autofatturazione delle merci in uscita da un deposito Iva è un'operazione neutra di compensazione dell'Iva nazionale a debito con quella a credito, pertanto non è un vero e proprio pagamento del tributo).