A seguito delle rilevanti variazioni operate dal legislatore, nel corso del 2012, sulla disciplina Iva relativa alle locazioni e cessioni di fabbricati, si è resa necessaria la pubblicazione di un documento riassuntivo delle novità introdotte. Accanto al regime normale che prevede l'esenzione Iva, viene aggiunta la possibilità di optare per l’imposta, su richiesta del locatore. Con la circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, l'agenzia delle Entrate definisce l'ambito in cui è possibile esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva.
NOVITA'
2012
Il regime
Iva della locazione e cessione di fabbricati ha subito notevoli
ritocchi:
- con D.L.n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, è stata introdotta
la
possibilità di optare, con riferimento alle imprese del settore
immobiliare,
per la contabilizzazione separata dell'imposta anche per le cessioni –
in
aggiunta alle locazioni - di immobili abitativi. Inoltre, per locazioni
e
cessioni di fabbricati civili destinati ad alloggi sociali, si prevede
l'imponibilità
ad Iva con opzione;
- con D.L.n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, si è operato un
ampliamento
della possibilità di applicare l'Iva per la cessione di fabbricati
abitativi e
per la locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese
costruttrici
e locazioni di fabbricati abitativi destinati agli “alloggi sociali”.
Il
locatore può optare per l’imponibilità delle locazioni e l’aliquota Iva
sarà
pari al 10%.
Anche per
i fabbricati strumentali, che “per le loro caratteristiche non
sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”,
vige
la scelta di applicare l'Iva, da parte del locatore.
Inoltre,
per tali fabbricati, sparisce l’imponibilità obbligatoria
precedentemente
prevista per il caso di conduttori con diritto a detrazione in
percentuale pari
o inferiore al 25 per cento oppure per il caso di soggetti che non
agiscono
nell'esercizio di impresa, arte o professione.
Tali
novità costituiscono l'oggetto della circolare esplicativa n. 22/E/2013
dell'agenzia delle Entrate. Il presente scritto limita la trattazione
alla sola
locazione.
Da quanto
illustrato si può ricavare la seguente situazione.
Imponibilità Iva per locazioni di fabbricati (dopo D.L. n. 1/2012 e D.L. n. 83/2012) |
Abitazioni => a seguito di esercizio dell'opzione di imprese costruttrici o imprese di ripristino |
Abitazioni destinate ad alloggi sociali => a seguito di opzione |
|
Fabbricati strumentali per natura => a seguito di opzione |
REGIME
PER LOCAZIONI DI FABBRICATI
Precisato
che la regola generale, in tema di
locazione di fabbricati abitativi e strumentali per natura, è quella dell'esenzione Iva, si evince,
dalle modifiche operate nel 2012, che è
possibile optare – da parte del locatore – per l'applicazione dell'Iva
1. in
caso di fabbricati abitativi,
quando
il locatore è l'impresa costruttrice o di ripristino;
2. in
caso di fabbricati destinati ad alloggi
sociali (non rileva la natura del locatore);
3. in
caso di fabbricati strumentali per
natura
Per le locazioni di fabbricati abitativi nonchè di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali l'Iva è applicabile con aliquota pari al 10% (n. 127-duodevicies, tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972). |
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali per natura, l'aliquota Iva applicabile è quella ordinaria (21%). |
In
sostanza, si può affermare che l'imponibilità Iva è ora esclusa
solamente per
locazioni di fabbricati abitativi non destinati ad alloggi sociali, se
il
locatore non è impresa costruttrice o di ripristino.
La
circolare n. 22/E/2013 si sofferma a fornire indicazioni su alcune definizioni utilizzate nell'ambito
della trattazione:
> sono fabbricati
abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo
catastale “A”
(esclusa la categoria “A/10”);
> sono fabbricati
strumentali per natura quelli classificati o classificabili
nei gruppi
catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la
destinazione ad
ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo
autorizzatorio;
> sono imprese
costruttrici quelle alle quali risulta intestato il
provvedimento
amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la
ristrutturazione
del fabbricato. Si intendono come tali: le imprese che realizzano
direttamente
i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, le imprese che si
avvalgono di
imprese terze per l’esecuzione dei lavori, le imprese che
occasionalmente
svolgono l’attività di costruzione di immobili;
> sono imprese
di ripristino quelle che acquistano un fabbricato ed eseguono
o fanno
eseguire sullo stesso gli interventi edilizi elencati dall’art. 3,
primo comma,
lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’Edilizia, corrispondenti
alle
tipologie di interventi di cui all’art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457;
> si
considera alloggio sociale, ex Dm 22 aprile 2008, “l’unità
immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che
svolge la
funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione
sociale, di
ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati, che
non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero
mercato”.
In sostanza, si tratta di alloggi realizzati o recuperati da operatori
pubblici
e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche,
destinati alla
locazione permanente ovvero temporanea per almeno otto anni, a canone
calmierato rispetto al libero mercato, o alla vendita.
OPZIONE
Al fine di
non ricadere nel naturale regime di esenzione, la locazione
di immobili abitativi
e di fabbricati
strumentali può essere assoggettata
ad Iva, previa opzione da parte del locatore.
Se
trattasi:
- di immobili abitativi (la cui la
decorrenza era prevista dal 26 giugno 2012) -> l'opzione deve
essere resa
dall'impresa costruttrice o dall'impresa di ripristino che loca;
- di alloggi sociali (la cui decorrenza era
prevista dal 24 gennaio 2012) - > l'opzione è validamente
esercitata da
qualsiasi soggetto locatore.
E' bene
precisare che:
- sia nel
caso di immobili abitativi che fabbricati strumentali,
l'opzione va esercitata nel contratto di locazione;
- la scelta dell'imponibilità ad Iva
(tramite l'opzione) o del regime di esenzione da imposta rimane
vincolante per tutta la durata del contratto.
Si pone la
questione della successione nel contratto, avvenuta
prima della scadenza
della locazione, con il subentro di un terzo come locatore.
E'
specificato che questo può modificare il regime Iva, effettuando
apposita
comunicazione all'agenzia delle Entrate, le cui modalità saranno rese
note in
futuro. In proposito, non sono più valide le istruzioni contenute nella
risoluzione n. 2 del 2008.
CONTRATTI
IN CORSO DI ESECUZIONE
Fabbricati abitativi
Con
riferimento ai fabbricati abitativi con contratti
di locazione in corso di esecuzione, la possibilità di
scegliere
l'imposizione ad Iva – dove ammessa - può essere espressa liberamente
dopo
l'entrata in vigore dei decreti istitutivi; in questo caso, ad essere
interessati sono i soli canoni di
locazione non ancora pagati o fatturati, fino alla scadenza
del contratto
La
variazione, che rimarrà vincolante fino alla fine del contratto, va
esteriorizzata mediante un atto
integrativo del contratto di locazione; se questo non è stato
redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, non deve essere portato
a
conoscenza del Fisco.
La parte,
però, può procedere alla registrazione dell'atto, dando così certezza
al
rapporto; la procedura richiede il versamento dell'imposta di registro
di euro
67,00.
Tenendo
conto che i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sono giunti molto
tempo dopo
l'entrata in vigore delle novità normative, si è reso necessario
specificare
che se il locatore ha dato già via all'opzione per l'applicazione
dell'Iva,
effettuando la comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo i
dettami
contenuti nella suddetta risoluzione 2/2008 – ossia inviando
raccomandata con
ricevuta di ritorno – l'opzione sarà comunque ritenuta valida.
Fabbricati strumentali
Dedicandosi
ai contratti di affitto in corso di esecuzione che riguardano i
fabbricati strumentali,
la circolare rammenta che le nuove disposizioni riguardano il regime
Iva dei
contratti:
→ di
locazioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti
passivi
d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che
conferiscono
il diritto alla detrazione dell’imposta in percentuale pari o inferiore
al 25
per cento;
→ di
locazioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di
soggetti che
non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Pertanto
tali tipologie sono state ricondotte al regime normale dell'esenzione
Iva, ma
se viene esercitata l'opzione da parte del locatore (di qualsiasi
natura), è
applicabile l'Iva.
Se,
quindi, è in essere un contratto di locazione, può essere confermato il
regime
di imponibilità Iva; in questa ipotesi non è necessario né integrare il
contratto né effettuare alcuna comunicazione al Fisco, visto che non
cambia il
regime fiscale del rapporto.
Però deve
prospettarsi anche il caso del locatore
che non intende procedere sulla strada dell'applicazione dell'Iva,
bensì
propendere per il regime naturale di esenzione. In questo caso,
chiarisce la
circolare agenziale, si deve procedere con l'integrazione
dell'originario contratto di locazione.
In
presenza di contratti in corso di esecuzione, sorti senza imponibilità
Iva pur
essendo possibile optare per questa, e per i quali l'ingresso delle
nuove
disposizioni non ha comportato variazioni, deve affermarsi che il
regime in
essere va mantenuto per tutta la durata del contratto.
Invece, se
il locatore si è espresso per l'imponibilità in relazione ad un
contratto che,
per legge, era soggetto ad Iva, la circolare asserisce di non
considerare
vincolante tale opzione, con la possibilità, quindi, da parte del
locatore di
poter modificare il regime applicato al contratto (passando a quello di
esenzione).
In ogni
caso, nel momento in cui si ha la naturale scadenza del contratto di
locazione
è possibile variare il regime di imposizione.
Pertanto,
in occasione del rinnovo del contratto, il locatore può manifestare
l’opzione
per l’imponibilità ad IVA; diversamente, si applica il regime di
esenzione.
IMPOSTA
DI REGISTRO
Le novità
introdotte non hanno apportato cambiamenti nell'ambito dell'imposta di
registro
da applicare alle locazioni di fabbricati.
Se il
contratto di locazione riguarda fabbricati
ad uso abitativo (soggetto a registrazione in termine fisso
se di durata
superiore a 30 giorni), assume rilevanza
il regime Iva applicabile.
|
Contratto soggetto ad Iva (per scelta del locatore) –> imposta di registro in misura fissa (67 euro) |
In caso di
locazioni di immobili strumentali,
in deroga al principio di alternatività Iva/registro, è dovuta l'imposta in misura proporzionale (1%),
non rilevando l'applicazione o meno dell'Iva.
Se è stata
versata l'imposta di registro sui contratti di locazione di fabbricati
abitativi in corso di esecuzione al 26 giugno 2012 (o, se trattasi di
alloggi
sociali, al 24 gennaio 2012) per i quali il locatore ha optato per
l'imponibilità Iva, viene precisato che non è possibile accedere al
rimborso
dell'imposta per l'annualità relativa.
Invece, la
soluzione è per la rimborsabilità se
l'imposta di registro è stata versata per tutta la durata del contratto;
la
restituzione riguarderà le annualità successive a quella in cui è stata
esercitata l'opzione per l'imponibilità Iva.
QUADRO NORMATIVO |
- D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012 - D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Risoluzione Agenzia Entrate 2 gennaio 2008, n. 1 - Circolare Agenzia Entrate 28 giugno 2013, n. 22 |
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