L’omessa presentazione del modello TR è vizio formale: esclude la maxi sanzione del 30%
Pubblicato il 04 marzo 2013
“La mancata presentazione del modello Iva TR da parte del contribuente non legittima l'ufficio all'applicazione della sanzione del 30% in quanto è sanzione sproporzionata rispetto all'entità della violazione commessa e contraria al principio di legalità in base al quale l'ufficio non può irrogare sanzioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge”.
Con tale precisazione la Ctr Lombardia -
sentenza 7/22/13 – risolve il contenzioso tra una società e l’Amministrazione finanziaria, che aveva emesso un atto di recupero di credito d’imposta nei confronti della contribuente, irrogando al contempo una sanzione per omesso versamento da applicarsi ad una compensazione di crediti Iva ritenuta indebita perché non preceduta dalla presentazione del modello TR.
La società, appellandosi, ha sostenuto la tesi secondo cui la mancata presentazione del modello TR poteva al più dar luogo ad una violazione formale dalla quale non poteva di certo scaturire l'irrogazione della sanzione prevista per il mancato o ritardato versamento diretto di imposte.
La doglianza è stata accolta in entrambi i gradi di giudizio. La CTR lombarda, ribadendo come la mancata presentazione dell'istanza per utilizzare i crediti Iva in compensazione non faccia scattare la più gravosa sanzione del 30% dell'imposta utilizzata in compensazione, prevista per il mancato o ritardato versamento diretto di imposte, ha anche aggiunto che “
l'ufficio avrebbe dovuto eventualmente applicare la sola e più congrua sanzione prevista dall'articolo 11 del Dlgs 471/97 che va da un minimo di 258 a un massimo di 2.066 euro”, da applicarsi in caso di omissione di comunicazioni prescritte da norme tributarie.