Locazioni, registrazione ampia

Pubblicato il 17 novembre 2006

Un documento di prassi – la circolare 33/E di ieri – diffonde chiarimenti sulla registrazione on-line dei contratti in corso al 4 luglio 2006, precisando che non s’applicano sanzioni e interessi in ipotesi di ritardo o impreciso adempimento delle modalità di registrazione dovute a difficoltà note agli Uffici dell’Amministrazione. I contratti di locazione stipulati tra quella data e il 12 agosto 2006 vanno registrati entro il 30 novembre, seguendo le medesime modalità già previste per i contratti in corso al 4 luglio. Per gli uni e gli altri è possibile scegliere l’imponibilità a Iva. Le innovate regole sulle locazioni d’azienda non sono, viceversa, applicabili ai contratti stipulati prima del 4 luglio e le disposizioni antielusive ivi contenute rilevano solo verso i contratti posti in essere in data successiva al 12 agosto. Continuando, i contratti già registrati volontariamente in passato a tassa fissa, devono essere di nuovo dichiarati, perché soggetti all’Imposta. La registrazione va pertanto ripetuta con le modalità telematiche, senza pagamento dell’imposta di bollo, ma non è previsto il recupero di quella di registro assolta a suo tempo in misura fissa. Per i contratti che vigono da tempo remoto, al fine di stabilirne la scadenza, non va indicata quale data di decorrenza delle nuove norme il 4 luglio, ma la data effettiva di inizio della locazione e vanno considerati i periodi successivi di proroga di sei anni in sei anni, per i fabbricati strumentali. Infine, la durata del contratto, necessaria per la determinazione della base imponibile su cui computare l’imposta di registro, decorre dal 4 luglio 2006 fino alla scadenza contrattuale, tenendo presente che per le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni occorre procedere al ragguaglio a mensilità intere. Restano estranee alla disciplina delle locazioni di immobili strumentali, quindi alla corresponsione dell’imposta di registro nella misura dell’1 per cento, concessioni e subconcessioni di beni demaniali, che non possono configurarsi come locazioni di beni immobili.

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