Nei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, il conduttore può agire per il pagamento dell’indennità legata alla perdita dell’avviamento, ancorché non abbia rilasciato l’immobile, in quanto detta indennità non gli sia stata ancora corrisposta dal locatore.
In tal caso, ove al momento della decisione il rilascio non sia avvenuto, il giudice deve accogliere la richiesta di condanna al pagamento dell’indennità, condizionandola al verificarsi della liberazione dell’immobile.
In altre parole, il concreto adempimento delle due obbligazioni (pagamento dell’indennità per il locatore e rilascio dell’immobile per il conduttore) deve essere contemporaneo – giustificando dunque la condanna al pagamento come condizionata al rilascio – sì da ammettere implicitamente la condanna condizionale.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo le istanze del locatore di un immobile ad uso commerciale e schierandosi dalla parte del conduttore. Quest’ultimo difatti, non avendo ottenuto una seria offerta di versamento dell’indennità di avviamento, si era legittimamente rifiutato di restituire il bene, continuando ad utilizzarlo secondo la sua destinazione commerciale e rimanendo unicamente obbligato al pagamento del canone mensile, senza che parte locatrice – a detta della Cassazione con sentenza n. 5603 del 7 marzo 2017 – potesse pretendere il risarcimento del danno o la corresponsione delle somme dovute a titolo di penale.
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