L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le variazioni che non incidono sulla rendita

Pubblicato il 13 luglio 2010
Ai sensi delle indicazioni fornite dall'Agenzia del Territorio - circolare n. 2 del 9 luglio 2010 - in ordine ai nuovi adempimenti introdotti dall'articolo 19 del Dl 78/2010, l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussiste nei casi in cui la variazione incida sullo stato, la consistenza, l’attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d’uso, etc.. Costituisce quindi rilievo – si legge nel testo della nota - come “fonte” di variazione catastale “ogni incoerenza che rappresenta fattispecie per la quale è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale”.

Ne consegue che, per contro, non assumono rilievo gli elementi, anche di carattere grafico-convenzionale, non influenti sulla corretta determinazione della rendita. Tra le esemplificazioni, la circolare precisa che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, come lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. L’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione si ha, invece, in caso di effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze.
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