L’obbligo di consegna brevi manu in cancelleria persegue un pubblico interesse

Pubblicato il 22 maggio 2013 Con la sentenza n. 12391 del 21 maggio 2013, la Corte di cassazione ha precisato che la previsione dell’obbligo, per la parte che si costituisce, di recarsi personalmente in cancelleria ai fini della presentazione della documentazione di costituzione in giudizio, non può essere considerata illegittima.

Il relativo obbligo, ossia, non costituisce violazione del diritto di difesa.

Semmai – sottolinea la Cassazione – “attraverso l’obbligatorietà della consegna brevi manu dei documenti si pone in essere una attività finalizzata e voluta dal legislatore al perseguimento di quel preminente interesse pubblico, qual è quello di far partire un giudizio legalmente corretto nei suoi passi iniziali e, quindi, di prevenire eventuali effetti dilatori dei tempi del processo”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Avvocati e commercialisti: in arrivo le regole per diventare certificatori fiscali

21/02/2025

E' legge il Milleproroghe 2025: rottamazione-quater con domanda entro aprile

21/02/2025

Dimissioni per fatti concludenti, nuovo codice Uniemens

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy