Lo studente si fa male in gita, accompagnatore responsabile

Pubblicato il 10 febbraio 2012 La Terza sezione civile di Cassazione, con sentenza n. 1769 dell’8 febbraio 2012, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una studentessa avverso la decisione con cui i giudici di primo e secondo grado avevano respinto la domanda di risarcimento dalla stessa avanzata nei confronti dell’Istituto scolastico e di un docente per i danni subiti in conseguenza della caduta dal solaio di un albergo dove, nell’ambito di una gita scolastica, alloggiava la sua classe.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, l'ammissione a una gita scolastica comporta l’instaurazione di un vincolo negoziale ai sensi del quale gli insegnanti hanno l'obbligo di vigilare sull'incolumità dei ragazzi per l'intera durata del viaggio. Nel dettaglio, l’obbligo di sorveglianza dei professori che accompagnano i ragazzi in gita non può limitarsi alla repressione delle condotte dovendo incentrarsi anche sulla verifica della sicurezza delle strutture alberghiere prescelte.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy