Lo stato di separazione non cessa se c’è coabitazione occasionale
Pubblicato il 30 dicembre 2014
Lo
stato di separazione dei coniugi può dirsi legittimamente
interrotto solo nel caso in cui sia concretamente e durevolmente
ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali.
Non anche quando il
ravvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di t
emporaneità ed occasionalità.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.
27386 depositata in data 24 dicembre 2014, confermando lo scioglimento del matrimonio contratto tra due coniugi.
Ha stabilito, in particolare, la Cassazione che nel caso in esame, il precedente vincolo matrimoniale in tutti i suoi aspetti materiali e spirituali, non poteva dirsi ricostituito nonostante la coabitazione, posto che uno dei due coniugi si trovava in carcere.
Tra l’altro, la
coabitazione, in tal caso nemmeno continuativa,
non era fondata su una riconciliazione provvisoria o definitiva, bensì esclusivamente su
esigenze abitative ed occasionali di uno dei coniugi.