Lo scorporo del terreno pesa sulla rivalutazione

Pubblicato il 28 aprile 2009

La rivalutazione monetaria contemplata nel decreto legge n. 185 del 2008 deve unicamente interessare il valore dell’immobile inteso quale fabbricato, non similmente il valore del terreno e delle pertinenze su cui esso insiste. Il chiarimento giunge dalla circolare 11/E/2009, con l’effetto che il terreno scorporato appartiene alla categoria degli immobili non ammortizzabili, mentre il fabbricato strumentale permane in quella dei beni ammortizzabili.

In termini di aliquota applicabile, la rivalutazione con esclusivi effetti tributari (la legge di rivalutazione dà la possibilità di separare gli effetti civilistici da quelli fiscali), in virtù del principio espresso nell’articolo 36 del dl 223/2006, comporta che le aree edificate non debbano assumere valenza tributaria per l’ammortamento, derivandone che potranno formare oggetto di rivalutazione perché appartenenti alla distinta categoria dei beni fiscalmente non ammortizzabili. Se iscritte in bilancio, separatamente dagli immobili, le aree edificate rappresenteranno dunque per natura, quantità e valore una categoria omogenea diversa dalle aree fabbricabili come intese dall’articolo 15, comma 16, del dl 185.

E’ in scadenza, il prossimo 30 aprile 2009, il termine dei 120 giorni utili per la prima convocazione dell’assemblea dei soci che ha incarico di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008. Dovendo iscrivere in esso la rivalutazione, le imprese sono tenute a trovare rapide conferme per sottoporre bilanci correttamente redatti e patrimonializzati, in una difficile epoca di congiuntura economica internazionale.

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