Lo scambio di dati sensibili tra assicurazioni porta al risarcimento del “maggior premio” pagato dall'assicurato

Pubblicato il 05 giugno 2013 Ove l'assicurato produca in giudizio la polizza assicurativa ed il provvedimento amministrativo che ha accertato un'intesa illecita tra compagnie di assicurazione, il giudice potrà desumere l'esistenza del nesso causale tra il danno e la condotta anche attraverso criteri di alta probabilità logica e per il tramite di presunzioni salvo che l'assicuratore offri adeguati elementi di prova in contrario.

E' quanto ribadito dai giudici della Terza sezione civile di Cassazione nel testo della decisione 14027 del 4 giugno 2013.

Nella specie, l'Agcm aveva accertato che lo scambio di informazioni fra le compagnie di assicurazione era andato ben oltre le finalità, lecite e fisiologiche per le imprese del settore, di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del cosiddetto premio puro; detto scambio, infatti, si era esteso a comprendere i cosiddetti dati sensibili, concorrenti nel determinare l'importo del premio commerciale concretamente convenuto.

Tale circostanza rappresentava – a detta dei giudici di legittimità - una presunzione grave, precisa e concordante contro la società di assicurazione, in grado di invertire l'onere della prova e fondare il diritto al risarcimento dell'assicurato rispetto al “maggior premio” dallo stesso pagato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Avvocati e commercialisti: in arrivo le regole per diventare certificatori fiscali

21/02/2025

E' legge il Milleproroghe 2025: rottamazione-quater con domanda entro aprile

21/02/2025

Dimissioni per fatti concludenti, nuovo codice Uniemens

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy