Lo sbaglio dell'avvocato non dà perdita di chance
Pubblicato il 29 maggio 2009
La Corte di cassazione, con sentenza n. 12354 del 27 maggio 2009, ha spiegato che, in materia di responsabilità professionale, il cliente ha l'onere di provare di aver sofferto un danno e che questo sia derivato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista. In particolare, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso di due clienti che avevano chiesto il risarcimento del danno per perdita di chance nei confronti dell'avvocato che li aveva patrocinati il quale, non informandoli in tempo dell'esito della causa, aveva fatto perdere loro il diritto ad impugnare la sentenza. Nel caso di specie, precisano i giudici di Cassazione, per l'affermazione della responsabilità del difensore doveva essere dimostrata “la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione”.