L'Iva é dovuta ma non detraibile se l'operazione risulta inesistente

Pubblicato il 01 febbraio 2013 Due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee – cause C-642/11 e C-643/11, del 31 gennaio 2013 – affermano che nell’operazione inesistente, l’Iva esposta in fattura è dovuta da chi l’ha emessa ma non è detraibile dal destinatario. Se, poi, l'amministrazione finanziaria non ha rettificato, in un avviso di accertamento all'emittente, l’imposta, non va automaticamente dedotto che essa abbia riconosciuto che la fattura corrispondeva a un'operazione reale.

Tuttavia, se la contestazione del diritto alla detrazione verso il destinatario si fonda su irregolarità commesse “a monte” dell’operazione in relazione alla quale il contribuente ha esercitato la detrazione dell’Iva, il Fisco è tenuto a dimostrare con elementi oggettivi che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione rientrava nell’evasione dell’Imposta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy