Litigiosità per i figli, può essere stalking

Pubblicato il 01 settembre 2017

La forte litigiosità per la gestione dei figli, può tramutarsi in un comportamento idoneo a determinare uno degli eventi previsti, ex art. 612 bis c.p., nel reato di atti persecutori, qualora generi uno stato di ansia nella vittima, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita, e qualora l’imputato abbia agito nella piena consapevolezza di ciò.

Così la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha confermato la condanna di un uomo alla reclusione per reati di atti persecutori e lesioni in danno della ex moglie, nonché per tentata violazione di domicilio. Tra i comportamenti meritevoli di censura, secondo gli Ermellini, le ingiustificate pretese dell’imputato a che i figli non portassero con loro gli zaini con i libri di scuola, nei giorni in cui stavano con lui; il che si tramutava in un consapevole e volontario comportamento di molestia nei confronti della ex moglie, costretta a discutere e litigare ogni volta ed a portare lei la mattina gli zaini dei figli a scuola.

Reato di lesioni

Inoltre, per quanto concerne – si legge ancora nella sentenza n. 39758 del 31 agosto 2017 – le ulteriori ipotesi di reato contestate (in particolare, lesioni), la Corte d’appello, senza alcuna illogicità, ha evidenziato come l’intenzione dell’imputato di “riprendere” la figlia, non va ad escludere la volontarietà di colpire la parte offesa, afferrata per il collo e sbattuta contro il fusto di un albero.

 

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