Nel contenzioso tributario, nel cui ambito si controverte sulla diversa interpretazione che il contribuente e l'erario offrono di una norma di legge, non vi è alcun dato sensibile e non viene trattata materia particolarmente delicata.
Non essendovi imputazione di illecito, non sono neppure in discussione l'onere e la reputazione delle parti, che non hanno tenuto un comportamento elusivo.
Va, pertanto, rigettata, non avendo ragion d’essere, la richiesta di oscuramento dei dati personali avanzata dalle parti.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 22561 del 10 agosto 2021, con cui è stata giudicata non meritevole di accoglimento, nell’ambito di una lite fiscale, la richiesta di oscuramento dei dati personali avanzata dalla parte contribuente.
Il rigetto è stato motivato, da un lato, dal fatto che le parti non avevano specificato quali fossero i motivi legittimi dell'oscuramento, limitandosi a invocare l'applicazione della norma di riferimento.
L'interessato, ossia, può chiedere l'oscuramento dei propri dati personali solo mediante istanza corredata dall'indicazione dei motivi legittimi che la sostengono.
Spetta poi al giudice di merito, attraverso un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio di generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali, la valutazione dei motivi addotti al fine di decidere per l'anonimizzazione dei dati.
Secondo la Suprema corte, in ogni caso, la richiesta di oscuramento, nell'ambito di una contesa tributaria, non avrebbe di per sé motivazione non trattando alcun dato sensibile o una materia particolarmente delicata né incidendo sui diritti personalissimi.
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