L’articolo 6 del DL n. 119 del 23 ottobre 2018 (Legge n. 136 del 17 dicembre 2018) dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.”.
Sulle liti pendenti in capo al cessionario di azienda avverso cartelle di pagamento relative al controllo automatizzato, l'Agenzia delle Entrate formula risposta ad interpello n. 329 del 2 agosto 2019, richamando la predetta disposizione di legge.
L'Amministrazione stessa aveva chiarito che per atti impositivi si intendono “avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata”, precisando che sono esclusi dalla definizione “[…] i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione” e, più in particolare, che “[…] non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate”.
Ciò premesso, le controversie di cui alla risposta n. 329/E non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della definizione agevolata poiché concernenti cartelle di pagamento. Non sarebbe, cioè, definibile la lite instaurata dal cessionario d'azienda contro la cartella di pagamento notificatagli sulla base della sua responsabilità solidale.
La non definibilità della lite deriverebbe dalla circostanza che la norma (articolo 6 del DL n. 119/2018) ammette alla definizione solamente le liti avverso atti sostanzialmente impositivi.
Quando si tratta di una cartella di pagamento, non la si può definire. A nulla vale, asserisce l'Agenzia delle Entrate, la fattispecie di una cartella che risulti essere il primo atto impositivo notificato al contribuente istante.
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